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Il camice è un DPI? E i guanti monouso indossati per un prelievo? La risposta, in molti reparti, non è affatto scontata. Le regole che stabiliscono che cosa sia un dispositivo di protezione individuale, chi debba sceglierlo e che cosa si possa pretendere da chi lo indossa sono scritte in due testi precisi. In questo articolo mettiamo in ordine le norme, partendo dal testo di legge e arrivando a qualche esempio pratico, in corsia e nei lavori in quota.
Il riferimento italiano è il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, il cosiddetto Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro. L’articolo 74, comma 1, definisce DPI qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro. Nella definizione rientra anche ogni complemento o accessorio destinato allo stesso scopo. Lo stesso comma, dopo le modifiche, rinvia anche alle definizioni del regolamento europeo (UE) 2016/425.
Conta molto anche quello che la legge esclude. Il comma 2 dello stesso articolo elenca le attrezzature che non sono DPI. La prima voce interessa direttamente il personale sanitario: non sono DPI gli indumenti di lavoro ordinari e le uniformi che non sono specificamente destinati a proteggere la sicurezza e la salute del lavoratore. La divisa da infermiere, di norma, ricade in questa esclusione.
C’è però un caso intermedio. L’articolo 77, nella formulazione in vigore dal 31 ottobre 2025, prevede che l’obbligo di manutenzione e igiene si applichi anche a specifici indumenti di lavoro che assumono la caratteristica di DPI, una volta individuati con la valutazione dei rischi. A decidere se un capo protegge da un rischio specifico, dunque, è il documento di valutazione, non il nome che gli si dà in reparto.
Il DPI non è la prima difesa. L’articolo 75 stabilisce che i dispositivi vanno impiegati quando i rischi non possono essere evitati o ridotti abbastanza con misure tecniche di prevenzione, con mezzi di protezione collettiva o con una diversa organizzazione del lavoro. Prima si interviene sull’ambiente e sui metodi; quello che resta viene coperto dalla protezione individuale.
La classificazione dei DPI non dipende dalla legge italiana ma da un regolamento europeo, direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. Il regolamento (UE) 2016/425 si applica dal 21 aprile 2018 e, nell’allegato I, divide i dispositivi in tre categorie di rischio. La categoria non riguarda il prezzo o la complessità tecnica dell’oggetto. Riguarda il rischio da cui l’oggetto deve proteggere.
L’elenco è chiuso. La categoria I comprende esclusivamente lesioni meccaniche superficiali, contatto con prodotti per la pulizia poco aggressivi o contatto prolungato con l’acqua, contatto con superfici calde che non superano i 50 °C, lesioni oculari dovute alla luce del sole e condizioni atmosferiche di natura non estrema. Per questi dispositivi l’articolo 19 del regolamento prevede il solo controllo interno della produzione da parte del fabbricante (modulo A), senza esame di un organismo esterno.
La categoria II comprende tutti i rischi diversi da quelli delle categorie I e III. Per arrivare sul mercato serve l’esame UE del tipo (modulo B), seguito dalla conformità al tipo basata sul controllo interno della produzione (modulo C). Per avere un’idea concreta degli oggetti che finiscono in questa fascia, come guanti contro i rischi meccanici, calzature antinfortunistiche, visiere e giubbotti ad alta visibilità, e di come cambiano le cose salendo di categoria, è utile una scheda di Pegaso Anticaduta che mette in fila esempi per ciascuna delle tre fasce.
Anche qui l’elenco è chiuso. La categoria III comprende esclusivamente i rischi che possono causare conseguenze molto gravi, quali morte o danni alla salute irreversibili, con riguardo a tredici situazioni. Fra queste ci sono le sostanze e miscele pericolose per la salute, gli agenti biologici nocivi, le radiazioni ionizzanti, le cadute dall’alto, le scosse elettriche e il lavoro sotto tensione, il rumore nocivo. La procedura di valutazione è la più severa: esame UE del tipo e, in più, prove del prodotto sotto controllo ufficiale a intervalli casuali (modulo C2) oppure garanzia di qualità del processo di produzione (modulo D).
La pagina dell’Istituto superiore di sanità dedicata alla normativa sui dispositivi di protezione individuale riassume il quadro di legge e indica che gli operatori sanitari usano DPI di terza categoria. La ragione è legata al paziente: va considerato potenzialmente infetto anche prima che lo stato di infezione sia confermato.
Questa collocazione ha conseguenze pratiche che riguardano anche il lavoratore. Per ogni DPI di terza categoria l’articolo 77, comma 5, rende l’addestramento indispensabile. Lo stesso comma lo impone per i dispositivi di protezione dell’udito, qualunque sia la loro categoria. Chi entra in un reparto di malattie infettive o in un’area di isolamento, quindi, ha diritto a un addestramento sull’uso corretto e sull’utilizzo pratico dei dispositivi, oltre alla formazione e alle istruzioni scritte.
Un’altra regola dello stesso articolo pesa molto negli ambienti sanitari. Il datore di lavoro destina ogni DPI a un uso personale. Se le circostanze richiedono che lo stesso dispositivo venga usato da più persone, deve prendere misure adeguate perché quell’uso condiviso non crei problemi sanitari e igienici ai diversi utilizzatori.
Per chi lavora in altezza la classificazione è netta. Le cadute dall’alto compaiono espressamente fra i rischi della categoria III, quindi imbracature, cordini con assorbitore di energia e dispositivi retrattili seguono le procedure di certificazione più rigorose. Ne discende anche l’obbligo di addestramento dell’articolo 77, comma 5: un’imbracatura protegge solo se chi la usa sa indossarla, regolarla e collegarla all’ancoraggio. I manutentori che lavorano sui tetti degli edifici ospedalieri, per esempio per gli impianti di climatizzazione, rientrano esattamente in questa situazione.
L’articolo 77 elenca con precisione che cosa spetta all’azienda o all’ente. Ai fini della scelta, il datore di lavoro:
Stabilisce poi le condizioni d’uso, soprattutto la durata, in funzione dell’entità del rischio, della frequenza dell’esposizione, delle caratteristiche del posto di lavoro e delle prestazioni del dispositivo. Infine fornisce ai lavoratori DPI conformi, li mantiene in efficienza e in condizioni d’igiene con manutenzione, riparazioni e sostituzioni, fornisce istruzioni comprensibili, informa prima il lavoratore dei rischi da cui il DPI lo protegge e stabilisce le procedure per la riconsegna e il deposito a fine utilizzo. È il datore di lavoro, quindi, a dover mettere a disposizione i dispositivi: la norma non prevede che sia il dipendente a procurarseli.
Anche chi indossa il DPI ha doveri precisi, fissati dall’articolo 78. Sono cinque:
L’ultima voce è quella che, in pratica, si trascura più spesso. Un guanto che si strappa in un punto ricorrente o una visiera che si appanna in modo sistematico sono informazioni che il preposto deve ricevere, perché l’articolo 77 obbliga a rivedere la scelta quando cambiano gli elementi di valutazione. Lo stesso vale per un moschettone che non si chiude bene.
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